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Agricoltura: credito d'imposta per la promozione

Gli investimenti in attività dirette a stimolare l’acquisto di prodotti agroalimentari, al di fuori del territorio nazionale, danno diritto a un credito d’imposta. Lo prevede l’articolo 1 del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito nella legge n. 205/2008 che è stata pubblica sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre 2008. L’articolo 1 sostituisce i commi 1088 e 1089 della legge 296/2006 che, però, non avevano finora avuto efficacia...

L’identikit del bonus
Il credito d’imposta previsto dal decreto legge ha per oggetto gli investimenti in attività dirette a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità (articolo 32 del Regolamento Ce n. 1068/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005), in altri Stati membri della Ue o in Paesi terzi.

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
La disposizione fa riferimento agli investimenti, che nella fattispecie vanno intesi come impieghi di denaro: si può, dunque, trattare di spese di pubblicità, partecipazione a fiere e organizzazione di eventi, con la finalità della presentazione dei prodotti.

La norma esclude il beneficio del credito d’imposta fiscale quando l’incentivo all’acquisto è rivolto al singolo marchio commerciale o al marchio riferito direttamente a un'impresa. Al riguardo è necessaria qualche spiegazione in quanto non dovrebbero essere esclusi i prodotti individuati con marchi collettivi che, pure, sono marchi commerciali. Sembra, quindi, più facile rientrare nell’agevolazione quando l’investimento viene effettuato da un organismo associativo (consorzio o cooperativa).

È previsto un limite di spesa annua a carico dello Stato pari a 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 41 milioni per l’anno 2009; il comma 1090 della legge 296/06 prevede che un decreto dei ministri dell’Economia e delle Politiche agricole dovrà stabilire le modalità di accesso.
La norma riserva il beneficio del credito d’imposta alle imprese produttrici di beni indicati all’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, anche se l’investimento può riguardare prodotti agroalimentari non compresi.

L’Allegato I comprende un elenco molto ampio di prodotti di origine agricola, zootecnica e della pesca allo stato originario o che abbiano subito una prima lavorazione e manipolazione.

I beneficiari
Il nuovo comma 1088 dispone che per le piccole imprese e medie imprese come definite dal Regolamento CE n. 800/2008 l'agevolazione riguarda anche quelle che realizzano prodotti agroalimentari non compresi nell’Allegato I. A tal fine sono considerate medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio (attività) non supera i 43 milioni di euro.

Il credito d'imposta è espressamente previsto per i Consorzi di tutela disciplinati dalla legge 128/1998, articolo 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità), e dalla legge 164/1992, articolo 19 (Disciplina delle denominazioni di origine dei vini). Relativamente alle grandi imprese che producono prodotti agroalimentari non compresi nell'Allegato I del trattato istitutivo della Ce il credito d'imposta è soggetto alle limitazioni del regime de minimis.

La disposizione sul credito d'imposta sostituisce i commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che aveva introdotto la deduzione dal reddito d'impresa di una quota pari al 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da parte delle imprese agricole e cooperative in mercati esteri. La deduzione era elevata al 35% se gli investimenti venivano eseguiti da consorzi o raggruppamenti d'impresa e al 50% se riguardanti prodotti a indicazione geografica o realizzati da intese di filiera.

L’agevolazione non ha mai trovato concreta applicazione per la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi, ancorché fosse stata spiegata nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi Unico 2008. La nuova disposizione è più favorevole in quanto il beneficio consiste in una credito d’imposta in luogo della deduzione ma l’ambito soggettivo è più limitato.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

 
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